STATUTO


STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE
PROGETTO GIOVANI

DENOMINAZIONE E SEDE
Art. 1) Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequi a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita con sede a Petilia Policastro un’Associazione senza fine di lucro operante nei settori socio-culturale sportivo, ricreativo che assume il nome di PROGETTO GIOVANI.

Art.2) La sede ed il domicilio legale sono fissati in via Corso Roma, 82 in Petilia Policastro (KR).

Art.3) L’Associazione ha durata illimitata.

SCOPO-OGGETTO

Art. 3) L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico nel rispetto delle minoranze la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per promuovere la diffusione della cultura in tutte le sue diverse manifestazioni attraverso, principalmente, attività di studio, incontri culturali, fini sociali, sportivi, ricreativi e solidaristici per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. La nostra Associazione si propone di:
·         essere portavoce presso le organizzazioni e le istituzioni competenti dei problemi di interesse dell’intera collettività attraverso la cui soluzione favorire la piena realizzazione dei diritti del singolo cittadino;
·         proporre progetti al fine di migliorare, risvegliare ed incoraggiare nei cittadini il senso di appartenenza e di responsabilità verso il proprio paese sfruttando in particolar modo le idee e la cultura di giovani emigranti per lavoro o studio;
·         indire corsi di avviamento allo sport attraverso la gestione autonoma o in regime di convenzione con Enti Pubblici, di ogni servizio necessario a raggiungere al meglio il proprio oggetto sociale;
·         organizzare attività ricreative e socio-culturali al fine di creare ulteriori momenti di aggregazione;
·         esercitare in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali.

Art. 4) Il numero dei soci è illimitato e chiunque può aderire all’Associazione.
Per motivi di natura organizzativa verranno formalizzate tre categorie:
a.        SOCI FONDATORI: persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’Atto Costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio Direttivo saranno ammessi con tale qualifica, in relazione alla loro fattiva opera nell’ambito associativo;
b.        SOCI OPERATIVI: persone fisiche o giuridiche che aderiscono all’Associazione prestando attività gratuita e volontaria e che ogni anno sono in regola con la quota d’iscrizione annuale;
c.        SOCI ONORARI: persone fisiche o giuridiche, Enti Pubblici o Privati che abbiano acquisito particolari meriti nei confronti dell’Associazione o comunque per riconoscimento di particolare qualificazione sociale, sportivo o morale, siano chiamati su proposta del Consiglio Direttivo a far parte dell’Associazione, non hanno l’obbligo di pagare le quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo;
d.        simpatizzanti: sono coloro che aderiscono al programma del gruppo con la qualifica di “non soci” in quanto non hanno versato la quota d’iscrizione annuale.
La quota associativa viene stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre.

Art. 5) La qualifica di socio fondatore dà diritto ad eleggere il primo Consiglio Direttivo.

Art. 5 bis) La qualifica di socio operativo dà diritto:
·         a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
·         a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica dello statuto e di eventuali regolamenti;
·         a partecipare alle elezioni degli organi direttivi;
·         i soci sono tenuti:
a.           all’osservazione dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle delibere assunte dagli organi sociali;
b.          al pagamento del contributo associativo.

Art. 5tris) La qualifica di simpatizzante dà diritto a partecipare alle attività promosse dall’Associazione.
La qualifica di simpatizzante non dà diritto ad eleggere alcun organo dell’Associazione e non ha diritto ad  assicurazioni o eventuali risarcimenti per danni provocati a se stessi, a terzi e a cose.

Art. 5 quarter) I soci onorari sono equiparati ai soci operativi, con il vantaggio di non pagare la quota associativa.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 6) Gli Organi sociali dell’Associazione sono:
a.        L’Assemblea Generale;
b.        Il Consiglio Direttivo;
c.        Il Presidente.
ASSEMBLEA GENERALE

Art. 7) L’Assemblea generale è costituita da tutti i soci fondatori, operativi e onorari. Indica le linee di sviluppo dell’Associazione, opera le scelte fondamentali, delibera sull’operato degli organi esecutivi e rappresentativi ed esercita costantemente la propria azione affinché tutte le attività siano coerenti con le linee di politica culturale, sportiva e ricreativa che il presente statuto contiene.
a.        Ciascun socio iscritto ha diritto ad un voto. Non vengono considerati validi i voti presentati su delega di soci assenti.
b.        L’Assemblea Generale:
·           provvede alla elezione del Consiglio Direttivo;
·           elegge il Presidente, il Cassiere, il Segretario e i consiglieri;
·  ha la facoltà di modificare lo statuto con il consenso di 2/3 dei soci iscritti tramite votazione per alzata di mano (non è valido il voto segreto);
·           approva il bilancio consuntivo.

c.        Le assemblee possono essere ordinarie e straordinarie e vengono convocate con annuncio scritto esposto nella sede dell’Associazione nonché con comunicazione verbale almeno 10 giorni prima della data prefissata, possono anche essere effettuate tramite servizi informatici (sito internet, mail, msn o vari).
d.        L’assemblea Generale viene convocata entro il 31 dicembre di ogni anno.
e.        Tutte le votazioni dell’Assemblea avvengono per alzata di mano, nel caso di assemblea tramite mezzo informatico il proprio voto va inviato al presidente che dovrà pubblicare una lista contenente il nome di ogni votante con accanto la preferenza (in tal caso la votazione non può essere segreta).
f.         È possibile da parte di ciascun socio iscritto chiedere lo scrutinio segreto: a tale scopo la proposta deve essere approvata dalla maggioranza (50%+1) dei presenti. Lo scrutinio segreto non si può attuare nel caso di assemblea ottenutasi tramite mezzo informatico.
g.        L’Assemblea Generale è convocata:
·           tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
·  allorché ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei soci ed in tal caso l’Assemblea Straordinaria dovrà avere luogo entro 60 giorni dalla data in cui la stessa viene richiesta.

h.        In prima convocazione l’Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà dei soci più uno. In seconda convocazione l’Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci iscritti intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta (50%+1) dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.
i.         Durante ogni Assemblea Generale sarà cura del Segretario redigere il verbale e protocollare ogni decisione presa. Il verbale sarà firmato dal Presidente e dal Segretario stesso.
j.         L’Assemblea è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal Segretario o dal Cassiere.
k.        Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o in caso di un suo impedimento da persona nominata dall’Assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 8) Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Cassiere e dal Segretario che restano in carica tre anni. Il consiglio Direttivo può anche essere composto da altri 4 consiglieri eletti dall’Assemblea Generale, i consiglieri restano in carica un anno. I suoi membri sono rieleggibili e devono possedere un’età inferiore ai 40 anni.
a.          Il Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri e le azioni ritenute necessarie al raggiungimento degli obiettivi sociali, esclusi i compiti e le facoltà dell’Assemblea Generale.
b.          Il Consiglio Direttivo amministra l’Associazione e predispone, per l’approvazione dell’Assemblea, il bilancio consuntivo.
c.          Il Consiglio Direttivo nomina i Tecnici delle commissioni di lavoro necessari per le diverse attività del gruppo.
d.          La rappresentanza dell’Associazione spetta al Presidente ed in sua assenza al Segretario e poi al Cassiere.
e.          Tutti i soci impegnano a prendere conoscenza dello statuto ed a perseguirne i contenuti.
f.           In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Direttivo esso resta in carica sino alla nomina di un nuovo Consiglio che deve avvenire entro un mese dalla data di scioglimento.
g.          Delibera in merito all’espulsione dei soci.

IL PRESIDENTE

Art. 9) Il Presidente rappresenta l’Associazione nei rapporti con i terzi e presiede l’Assemblea Generale ed il Consiglio Direttivo.
Egli provvede alla direzione e gestione dell’Associazione in conformità con le delibere dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo.
In caso di estrema urgenza e necessità il Presidente può avere potere decisionale su materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporre le sue decisioni alla ratifica del Consiglio nella prima successiva riunione e comunque non oltre 90 giorni della’emissione dei provvedimenti.
In caso di assenza temporanea può delegare in tutto o in parte le sue attribuzioni ed i suoi poteri al Segretario.

MEZZI FINANZAIARI E SOCI

Art. 10) Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all’Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali, da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. È fatto divieto distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
a.        Gli Eventuali avanzi di gestione, dedotta una quota per la costituzione di un fondo di riserva, dovranno essere destinati ad iniziative in campo culturale, sportivo, ricreativo ed assistenziale.
b.        Tutti possono essere soci dell’Associazione, maggiorenni, purché accettino i principi del presente statuto. I minorenni ne possono fare parte, ma non possono ottenere cariche e non hanno diritto al voto.
c.        Le quote d’iscrizione ed i termini di pagamento sono fissati dal Consiglio Direttivo.
d.        La quota associativa non potrà essere restituita. Le quote o contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
e.        Sono considerati soci iscritti coloro che sono in regola con il pagamento della quota sociale.
f.         La qualifica di socio si perde per recesso, per mancato pagamento della quota associativa annuale, per esclusione o per decesso.
g.        L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che:

·           Si ritiri o dia le dimissioni;
·  Non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, di eventuali regolamenti e delibere adottate dagli organi dell’Associazione;
·           Svolga o tenti di svolgere interessi contrari all’Associazione;
·           In qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione;

h.        L’esclusione diventa operante a partire dall’annotazione sul libro soci.
i.         Le delibere prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera o verbalmente dal Presidente.
j.         Oltre alla radiazione, a carico dei soci possono essere adottati i provvedimenti disciplinari di ammonizione e di sospensione; su tali sanzioni delibera il Consiglio Direttivo. Il socio sottoposto a giudizio disciplinare ha diritto di essere previamente sentito, anche tramite altro socio, dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.
k.        Il socio sottoposto a giudizio disciplinare anche se avente qualsiasi tipo di carico non ha diritto al voto per il giudizio disciplinare che lo vede sottoposto.

IL SEGRETARIO

Art. 11) Il Segretario collabora con il Presidente e il Cassiere ed a ha i seguenti compiti:
a.        Provvede alla tenuta ad all’aggiornamento del registro dei soci;
b.        È responsabile della redazione e della conservazione dei verbali;
c.        Provvede al disbrigo della corrispondenza.

L’AMMINISTRAZIONE

Art. 12) Il Cassiere deve provvedere a pubblicare qualsiasi movimento di entrata o uscita del fondo comune su un libro movimenti cassa (vedi allegato I) i cui contenuti devono essere resi pubblici e su richiesta del Consiglio Direttivo e in qualsiasi momento è tenuto a fornire i dati relativi allo stato patrimoniale, alle attività e passività, agli oneri ed ai benefici.
a.        Il libro movimenti cassa deve essere suddiviso in due parti:
·       Una parte denominata “Entrate” in cui sono annotati tutti i versamenti e per ciascuno di essi il nome dell’ente o persona che ha provveduto al versamento e la sua causa. Il nome dell’ente o della persona può essere anonimo per volere del Presidente, e nel caso in cui questi non si pronunci,  per votazione del Consiglio Direttivo.
·       Una parte denominata “Uscite” in cui sono presenti i movimenti di uscita e per ciascuno di essi devono essere annotati i nomi degli enti o persone riceventi i versamenti e le loro cause. Il nome dell’ente o della persona non può essere anonimo.

SCIOGLIMENTO E DURATA

ART. 13) Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea Generale con il voto favorevole di almeno i 3/5 dei presenti aventi diritto al voto. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.
Tutte le cariche hanno durata di tre anni.

ART 14) L’esercizio sociale ha inizio con il 1 gennaio ed ha termine il 31 dicembre dello stesso anno.

NORMA FINALE

Art. 15) Per quanto non espressamente indicato nel presente statuto, valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.